Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della L. n. 2192017, entrata in vigore il 31/01/2018.
Disposizioni anticipate di trattamento - DAT
A chi è rivolto
Alle persone maggiori di età che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo, in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà.
Descrizione
Permette, in previsione di una eventuale futura incapacità, di poter esprimere le proprie volontà.
La persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le Disposizione anticipate di trattamento - DAT. Tali disposizioni possono essere redatte:
- In forma di atto pubblico, vale a dire davanti a un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile.
- In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici. Solo se il legislatore avesse previsto espressamente la competenza del funzionario incaricato dal sindaco, allora detta scrittura privata sarebbe stata autenticata dal funzionario comunale, come è avvenuto, ad esempio, per la vendita di autoveicoli e rimorchi con la legge Bersani del 2006.
- In forma di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente (o da persona appositamente delegata in forma scritta) all’Ufficio dello stato civile.
- In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.
La Banca dati nazionale delle DAT
La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
La banca dati DAT ha la funzione di:
- Raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento;
- Garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
- Assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
L'informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT si trova nei documenti allegati oppure cliccando qui.
Alimentazione della Banca dati nazionale DAT
- Gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- I notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
- I responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario, comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.
Modalità di trasmissione delle DAT raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all’estero.
Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo online contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato a effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Accesso banca dati DAT (https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/).
Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all'entrata in vigore della legge 219/2017.
Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “...ai documenti atti a esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge...”, i Testamenti Biologici depositati presso il Comune di Mirandola sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 198/2015, sono da ritenersi validi e a essi si applicano le disposizioni della medesima legge.
Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.
Modifica della Disposizione anticipata di trattamento
Il Disponente può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della DAT precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.
Come fare
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
- Redigere la DAT debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
- Presentarsi all'ufficio di stato civile, con un valido documento di identità (la disposizione può essere presentata anche da altra persona con delega scritta dal Disponente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale di stato civile);
- Consegnare all'ufficio di stato civile l'originale della DAT. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
- L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la DAT t in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.
Si precisa che l'addetto ricevente:
- Non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente a essa allegati;
- Non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
Cosa serve
Nel Comune di Madone le Dat vanno consegnate personalmente, o da una terza persona opportunamente delegata, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale dello stato civile, presso l’ufficio di stato civile.
Chi le consegna deve essere in possesso:
- Di un documento di riconoscimento valido;
- Della delega del disponente con allegata la fotocopia di un documento d’identità dello stesso, qualora la consegna fosse fatta da un soggetto terzo (il deposito sarà possibile solo se il disponente risultasse in grado di intendere e volere a seguito delle verifiche controlli disposti dall'ufficiale di anagrafe).
Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare il modulo per registrazione DAT.
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta (avvio di procedimento) con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.
L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente
Cosa si ottiene
La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT.
Termine: 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta
La registrazione della dichiarazione sull'apposito registro avviene non appena terminati i controlli di rito sulla documentazione presentata, e nel giro di alcuni giorni viene trasmessa alla Banca nazionale.
Costi
Il servizio è gratuito.
Ulteriori informazioni
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.